Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto “Agosto”) ha introdotto una nuova rivalutazione dei beni d’impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31.12.2020. In particolare, la rivalutazione potrà avere:
- rilevanza solo civilistica e contabile: in questo caso, l’iscrizione dei maggiori valori in bilancio non viene subordinata all’assoggettamento dei medesimi ad imposta sostitutiva.
- rilevanza anche fiscale: attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.
Possono essere rivalutati i beni d’impresa, mobili e immobili indistintamente (ossia si può rivalutare solo un determinato bene, senza esserci l’obbligo di rivalutazione degli altri beni iscritti nella stessa categoria omogenea), che risultano iscritti già dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (quindi risultano esclusi i beni acquisiti nel corso del 2020). Si precisa che sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali:
- per quanto riguarda le maggiori quote di ammortamento a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2021.
- per quanto riguarda l’eventuale cessione dei beni rivalutati, i maggior valori sono riconosciuti con decorrenza dal 1.1.2024. Pertanto, nell’ipotesi di cessione antecedente al 01.01.2024, rileva il valore contabile senza tener conto dei maggiori valori da rivalutazione.
Infine, il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d’imposta che può essere affrancata versando un ulteriore imposta sostitutiva del 10%. Tale ipotesi può essere valutata nel caso si preveda la distribuzione della stessa nel breve periodo.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.